Sez. 4, Sentenza n. 38071 del 07/07/2016 Ud. (dep. 13/09/2016) Rv. 267881 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Noleggio "a caldo" di macchinari - Responsabilità del noleggiatore - Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha ritenuto configurabile la concorrente responsabilità dell'imputato, titolare dell'impresa, che, a conoscenza dei lavori da eseguire, aveva noleggiato un mezzo inadeguato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 12, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 77 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)