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Sez. 5, Sentenza n. 21925 del 17/04/2018 Ud. (dep. 17/05/2018) Rv. 273184 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Distinta di operazione bancaria - Atto iiripetibile - esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273184-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI

La distinta che documenta un'operazione bancaria (nel caso di specie integrante un'operazione distrattiva ex art. 216 legge fallimentare) non è atto irripetibile che può essere inserito, ai sensi dell'art. 431 comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., nel fascicolo del dibattimento, dato che la norma si riferisce ai soli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal difensore, e non anche ai documenti quale è quello di specie, che sono acquisibili, invece, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., siccome formatisi al di fuori ed a prescindere dal procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)