diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 386 del 07/07/1999 (Rv. 528347 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte Appello di Napoli - Giurisdizione - Ambito - Portata - Limiti - Conseguenze - Controversie relative alla interpretazione di convenzioni intercorse tra le parti ed alla loro interpretabilità come "concordamenti" - Giurisdizione della Giunta - Esclusione - Del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528347-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE

La Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli prevista dall'art. 17 del D.L. 27 febbraio 1919, n. 219 convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290, è un organo giurisdizionale speciale (con funzioni arbitrali e in unica istanza di merito) la cui competenza giurisdizionale è rigorosamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la "determinazione" delle indennità di espropriazione e di occupazione derivanti dai corrispondenti provvedimenti ablativi necessari per le opere da eseguirsi nel Comune e nella provincia di Napoli, e sempre che dette indennità non siano state "amichevolmente concordate tra il proprietario e l'espropriante". Da ciò consegue che siano sottratte alla giurisdizione della predetta Giunta, e rimangano invece attribuite a quella del giudice ordinario (da individuarsi secondo gli ordinari criteri) innanzitutto le controversie che attengono non già alla "liquidazione" delle suddette indennità, sibbene all'accertamento del "diritto" alle stesse, quali quelle aventi ad oggetto i vizi del provvedimento contenente la loro determinazione in sede amministrativa o del relativo procedimento, ovvero il risarcimento del danno conseguente a tali vizi; inoltre tutte le controversie comunque riguardanti dette indennità quando le stesse siano state concordate amichevolmente. Da ciò consegue, altresì, che la Giunta sia carente di giurisdizione in ordine alle controversie che presuppongano ed impongano la risoluzione della questione pregiudicante relativa all'interpretazione di convenzioni fra le parti in tema di indennità di espropriazione o di occupazione, e si discuta - ad esempio - se quella concretamente intervenuta possa configurare un "concordamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 D.Lgt. n. 219/19.

Riferimenti normativi: Decr. Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)