Sez. U, Sentenza n. 5898 del 01/07/1997 (Rv. 505634 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Indennità di espropriazione - Opposizione alla stima - Espropriazione per la realizzazione di alloggi nelle zone terremotate - Legge 219 del 1981 - Giunta speciale delle espropriazioni di Napoli - Competenza - Limiti - Interpretazione dell'accordo sull'indennità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La competenza giurisdizionale in ordine all'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa va determinata con riferimento alla normativa in base alla quale l'amministrazione ha promosso il procedimento ablativo e determinato l'indennità stessa; con la conseguenza che nel caso di espropriazione per la realizzazione di programma straordinario di edilizia residenziale in Napoli, ai sensi della legge 15 maggio 1981 n. 219, sugli interventi nelle zone terremotate, la giurisdizione spetta alla Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli, che è organo di giurisdizione speciale, cui sono demandate le controversie attinenti all'indennità di espropriazione nel comune e nella provincia di Napoli, ma non vi rientrano le controversie attinenti gli accordi amichevoli sull'indennità, ed in particolare l'interpretazione circa l'effettiva portata dell'intervenuta accettazione, per le quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 17, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)