Sez. 2, Sentenza n. 1918 del 04/04/1981 (Rv. 412605 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - PRONUNCIA DI CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO DI UNO DI TALI OBBLIGHI - CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE - AMMISSIBILITA - FISSAZIONE DI UN TERMINE - COMPATIBILITA CON LA NECESSITA DEL PREVIO CONSEGUIMENTO DI UN'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - PRONUNCIA DI CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO DI UNO DI TALI OBBLIGHI - CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE - AMMISSIBILITA - FISSAZIONE DI UN TERMINE - COMPATIBILITA CON LA NECESSITA DEL PREVIO CONSEGUIMENTO DI UN'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.*
L'art 612 cod proc civ detta la disciplina per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e, pertanto, non osta a che una pronunzia di condanna all'adempimento di un Obbligo del genere ne determini le modalita di esecuzione, essendo tale statuizione riferibile al diverso caso dell'ottemperanza spontanea del soccombente alla sentenza. Ne la fissazione di un termine a questo ultimo resta impedito dalla necessita del previo conseguimento di un'autorizzazione amministrativa (nella specie: edilizia), trovando l'eventuale temporaneo inadempimento giustificazione nella ritardata emanazione del predetto provvedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)