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Sez. 3, Sentenza n. 3992 del 18/03/2003 (Rv. 561217 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Titolo esecutivo - Portata - Modalità - Determinabilità da parte del giudice - Autorizzazioni, concessioni ed altri provvedimenti della P.A. strumentali al conseguimento del risultato indicato nel titolo - Richiesta di tali provvedimenti da parte del giudice dell'esecuzione - Configurabilità - Fondamento - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561217-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata in forma specifica, il titolo esecutivo indica il risultato perseguito e l'ordinanza ex art. 612 cod. proc. civ. stabilisce le modalità di ottenimento del medesimo. Ne consegue che, qualora la realizzazione del risultato richieda il rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti da parte della pubblica amministrazione, che si pongano come elementi strumentali al conseguimento del risultato indicato nel titolo, il giudice dell'esecuzione ha il potere di richiederli, collocandosi tale richiesta nella fase esecutiva della realizzazione del diritto sostanziale riconosciuto con il titolo esecutivo. (In applicazione del suindicato principio, la S.C., nel rigettare le doglianze del ricorrente, ha ritenuto essere stato dal giudice dell'esecuzione, con riferimento ad opere di demolizione, correttamente richiesto - su indicazione del c.t.u. - il nulla osta del Genio civile e del Comune, trattandosi di richieste amministrative che il medesimo poteva e doveva proporre quali strumenti indispensabili per l'attuazione del diritto indicato nel titolo, appartenenti alla fase esecutiva del procedimento e non incidenti sulla posizione sostanziale dei creditori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)