Sez. 1, Sentenza n. 8216 del 11/04/2011 (Rv. 617437 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Contratto preliminare di compravendita - Scadenza del termine per la stipula del definitivo - Natura - Accertamento - Efficacia della clausola arbitrale - Condizioni.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
L'efficacia della clausola per arbitrato irrituale, contenuta in un contratto preliminare di compravendita (nella specie, di quote societarie), permane anche dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per la stipula del contratto definitivo, atteso che tale termine può ritenersi finale ed essenziale solo qualora le parti in tal modo lo abbiano espressamente considerato, sia pure senza l'uso di formule solenni, o se tale natura risulti dal contratto, dovendo, in contrario, ritenersi che il termine per la conclusione del contratto definitivo costituisca un ordinario termine dilatorio di adempimento delle obbligazioni negoziali e la relativa scadenza non determina di per sé la risoluzione del contratto e l'automatica caducazione del relativo vincolo e della detta clausola.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)