Sez. 2, Sentenza n. 1045 del 03/02/1998 (Rv. 512151 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Contratto preliminare - Fissazione di un termine per la stipulazione del contratto definitivo - Carattere essenziale del termine - Configurabilità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
Il termine per la stipulazione del contratto definitivo non è di per sè essenziale, ma lo diviene solo per volontà dei contraenti o per la natura e l'oggetto del contratto, quando l'utilità economica avuta presente dalle parti possa essere perduta per effetto dell'inutile decorso di quel termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)