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Sez. U, Sentenza n. 22570 del 28/10/2011 (Rv. 619527 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Irrogazione della misura del trasferimento cautelare d'ufficio - Consumazione del potere cautelare - Esclusione - Aggravamento delle esigenze cautelari - Adozione di una nuova misura più grave - Ammissibilità - Fondamento - Art. 299, quarto comma, cod. proc. pen. - Inapplicabilità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619527-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'irrogazione della misura del trasferimento cautelare d'ufficio da parte della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura non determina la consumazione del potere cautelare, dovendosi ritenere che resti sempre possibile l'adozione di una nuova misura più incisiva (quale la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio), anche in assenza di revoca della precedente, nel caso sopravvengano fatti che si qualifichino come aggravamento dell'originario illecito disciplinare contestato al magistrato incolpato, attesa la perdurante possibilità di adeguamento del provvedimento alle effettive esigenze cautelari, desumibile sia dalla graduazione prevista dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 (che, in ragione della gravità del fatto, distingue tra trasferimento cautelare ad altro ufficio e sospensione dalle funzioni e dallo stipendio), sia dalla flessibilità della misura stessa (che resta sempre revocabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 109 del 2006, ove, nel prosieguo ne vengano meno i presupposti), senza che assuma rilievo l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 299, quarto comma, cod. proc. pen., che costituisce una disposizione peculiare del procedimento penale, non richiamata dal d.lgs. n. 109 del 2006, nè estensibile al procedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16 com. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18 com. 4, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)