Sez. U, Sentenza n. 15152 del 20/07/2015 (Rv. 636367 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Revoca di misura cautelare - Condizioni - Fatti nuovi denotanti l'attenuazione delle esigenze cautelari - Necessità - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
La revoca della misura cautelare disciplinare inflitta al magistrato, in forza del generale richiamo alle norme del codice di procedura penale contenuto negli artt. 16, comma 2, e 18, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 2006, è ammissibile solo in presenza di fatti "nuovi" che, pur congiuntamente apprezzati a quelli originariamente esaminati, evidenzino un mutamento "in melius" del quadro cautelare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)