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Sez. 2, Sentenza n. 131 del 24/01/1967 Ud. (dep. 22/06/1967) Rv. 104727 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO -DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PAGAMENTO DILAZIONATO - INADEMPIENZA DOLOSA - QUERELA - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104727-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO -DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PAGAMENTO DILAZIONATO - INADEMPIENZA DOLOSA - QUERELA - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE.*

In tema di insolvenza fraudolenta, ove al debitore siano concesse dilazioni dei termini precedentemente stabiliti per l'adempimento dell'obbligazione, l'inadempimento che perfeziona il reato si determina a decorrere dall'ultima scadenza inutilmente verificatasi, perche nel quadro dell'unita dell'obbligazione contrattuale soltanto in tale momento si realizza il proposito iniziale dell'agente di non adempiere la contratta obbligazione; in conseguenza da tale momento soltanto ha inizio la decorrenza del termine per la presentazione della querela. (Conf 104367 e ivi citate, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 641

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)