Sez. 2, Sentenza n. 46 del 17/01/1967 Ud. (dep. 30/05/1967) Rv. 104367 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - QUERELA - DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORLA - MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - EFFETTI AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - QUERELA - DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORLA - MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - EFFETTI AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - FATTISPECIE.*
Se e vero che in tema di insolvenza fraudolenta il momento consumativo del reato coincide con il momento in cui sia inutilmente decorso il termine stabilito per l'adempimento dell'obbligazione e che, in linea di massima, da quest'ultimo momento decorre il termine per la presentazione della querela, tuttavia, stante la necessita per la persona offesa di conoscere in modo completo, preciso e sicuro tutti gli elementi obiettivi e subiettivi idonei a determinare la sua volonta di chiedere o meno la punizione del colpevole, non sempre a tal fine il solo mancato adempimento dell'obbligazione e per se stesso sufficiente a far ritenere che l'obbligazione sia stata contratta con il deliberato proposito di non adempierla. (fattispecie nella quale le tratte erano state restituite con l'annotazione "provvedero"). (V, in ipotesi di prestazioni rateali, 100496, e, per il termine della querela, 102285, anno 1966, anche in ipotesi di vendita rateale (103762, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)