Sez. 3, Sentenza n. 1188 del 03/11/1970 Ud. (dep. 13/01/1971) Rv. 116222 - 01
FINANZE E TRIBUTI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - INAPPLICABILITA.*
FINANZE E TRIBUTI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - INAPPLICABILITA.*
I reati finanziari non si risolvono in una offesa al patrimonio dello stato, bensi nella lesione del suo diritto fondamentale d'imporre Tributi o di regolarne la riscossione e la distribuzione per le esigenze alla collettivita, sicche non e applicabile a tali reati l'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen perche essi non incidono, nemmeno indirettamente, sul patrimonio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)