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Sez. 3, Sentenza n. 1188 del 03/11/1970 Ud. (dep. 13/01/1971) Rv. 116222 - 01

FINANZE E TRIBUTI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116222-01

FINANZE E TRIBUTI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - INAPPLICABILITA.*

I reati finanziari non si risolvono in una offesa al patrimonio dello stato, bensi nella lesione del suo diritto fondamentale d'imporre Tributi o di regolarne la riscossione e la distribuzione per le esigenze alla collettivita, sicche non e applicabile a tali reati l'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen perche essi non incidono, nemmeno indirettamente, sul patrimonio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)