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Sez. 3, Sentenza n. 7589 del 20/03/1987 Ud. (dep. 22/06/1987) Rv. 176213 - 01

FINANZE E TRIBUTI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI - COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176213-01

FINANZE E TRIBUTI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI - COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai reati finanziari non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, perché essi non incidono, nemmeno indirettamente, sul patrimonio stesso, ma ledono il diritto fondamentale dello stato di imporre Tributi, di regolarne la riscossione e la distribuzione per le esigenze della collettività. (Conf mass n 149878; (Conf mass n 144927; (Conf mass n 141242; (Conf mass n 123594; (Conf mass n 116222; (Conf mass n 109254).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Legge 07/01/1929 num. 4 CORTE COST., Decreto Legge 20/04/1971 num. 163, Legge 18/06/1971 num. 376

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)