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Sez. 3, Sentenza n. 13107 del 30/10/2017 Ud. (dep. 21/03/2018) Rv. 273071 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Art. 20, comma 2, legge n. 44 del 1999 - Proroga dei termini di scadenza delle dichiarazioni per le vittime di reati estorsivi - Dichiarazioni presentate nei termini ordinari - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273071-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di violazioni finanziarie, la proroga dei termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in favore delle vittime di eventi estorsivi, per la durata di tre anni, di cui all'art. 20, comma 2, legge 23 febbraio 1999, n. 44, non si applica alle dichiarazioni presentate nei termini ordinari, per le quali il reato derivante dalla dichiarazione si è già perfezionato. (Fattispecie relativa alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale a fini IRES, di cui all'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Legge 23/02/1999 num. 44 art. 20 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)