Sez. 3, Sentenza n. 22286 del 09/03/2017 Ud. (dep. 09/05/2017) Rv. 269991 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Legge n. 44 del 23 febbraio 1999 - Vittime dei delitti di estorsione e di usura - Sospensione dei termini nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'Erario - Debiti a titolo di ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Applicabilità della sospensione - Fattispecie.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
Anche i debiti relativi alle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti devono ritenersi ricompresi nella speciale disciplina di favore prevista, per le vittime di estorsione e usura, dall'art. 20, comma 7-ter, l. 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini della sospensione dei termini ricadenti entro un anno dalla denuncia dell'evento lesivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la decisione con la quale il giudice di merito aveva proceduto alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, avendo erroneamente ritenuto che la natura appropriativa della violazione escludesse che i debiti verso l'ente previdenziale derivanti dalle citate ritenute potessero rientrare, per i periodi applicabili, nella sospensione dei termini).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 23/02/1999 num. 44 art. 20 com. 7 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/04/2014 num. 64, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)