Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 04/06/1968 (Rv. 333516 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - IN PRIMO GRADO E IN APPELLO - DIFFERENZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - IN PRIMO GRADO E IN APPELLO - DIFFERENZA - CONSEGUENZE.*
A differenza del divieto di proporre domande nuove nel giudizio di appello, che e di ordine pubblico in quanto si ricollega alla struttura ed alla funzione stessa di quel processo, i divieti attinenti al mutamento delle domande ed all'ampliamento della lite nel giudizio di primo grado derivano da un interesse privato, in quanto sono intesi ad evitare il rallentamento del cammino del processo e l'aggravamento dell'Onere della difesa della controparte. Pertanto, la proposizione di nuove domande nel giudizio di primo grado non da luogo ad una nullita rilevabile di ufficio e la preclusione non puo essere eccepita dopo che la controparte ha su di essa accettato il contraddittorio. (Conf. 1113-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)