Sez. 2, Sentenza n. 3305 del 14/10/1969 (Rv. 343343 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado tende unicamente allo scopo di salvaguardare il diritto di difesa, e, pertanto, e in facolta della controparte di rinunciare alla preclusione accettando il contraddittorio sulla nuova domanda. (Conf. 1762-69, massima n 340810 1690-68, massima n 333516).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)