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Sez. 4, Sentenza n. 1909 del 07/02/1995 Ud. (dep. 24/02/1995) Rv. 200899 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 589, 590 cod. pen., commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Sospensione o revoca della patente di guida - Natura di sanzione amministrativa accessoria - Applicazione con la sentenza - Dovere del giudice.
Stato
decisa il 1995-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200899-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589, 590 cod. pen. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., infatti, è equiparata, ex art. 445 cod. proc pen., ad una pronuncia di condanna e alla sospensione e alla revoca della patente, configurate come sanzioni amministrative accessorie, non è applicabile il divieto sancito dall'art. 445 cod. proc. pen. relativo alle pene accessorie.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)