Sez. 4, Sentenza n. 27897 del 04/05/2004 Ud. (dep. 21/06/2004) Rv. 229265 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Reati ex art. 589 e 590 cod. pen. - Norme sulla circolazione stradale - Violazione - Provvedimenti in ordine alla patente di guida.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di procedimenti speciali con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589, 590 cod. pen. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., infatti, è equiparata, ex art. 445 cod. proc. pen., ad una pronuncia di condanna.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 222 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)