Sez. 2, Sentenza n. 28 del 11/01/1971 (Rv. 349331 - 01)
DONAZIONE - MODALE - RIMUNERATORIA - VENDITA SIMULATA PER MANCATA CORRESPONSIONE DEL PREZZO - COEVA SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO DISSIMULATO - CONFIGURABILITA DI DONAZIONE MODALE E REMUNERATORIA - MANCATA CORRISPETTIVITA TRA ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE E PRESTAZIONE DEI SERVIZI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DONAZIONE - MODALE - RIMUNERATORIA - VENDITA SIMULATA PER MANCATA CORRESPONSIONE DEL PREZZO - COEVA SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO DISSIMULATO - CONFIGURABILITA DI DONAZIONE MODALE E REMUNERATORIA - MANCATA CORRISPETTIVITA TRA ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE E PRESTAZIONE DEI SERVIZI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Costituisce valutazione di merito, sottratta al Sindacato di legittimita ove congruamente motivato, l'accertamento che con una scrittura privata coeva ad atto pubblico di vendita (senza la presenza di testimoni) simulato per mancata corresponsione del prezzo in danaro, le parti posero in essere, quale negozio dissimulato, una donazione da qualificare come remuneratoria per il passato e modale per il futurò e che fra l'attribuzione patrimoniale e la prestazione dei servizi non vi fosse relazione di corrispettivita, essendo quest'ultima rimasta nell'ambito dei motivi psicologici che avevano determinato alla prima senza aver assunto valore causale. (nella specie i giudici di merito, ritenuto improprio l'uso del termine 'corrispettivò adoperato nella scrittura ed accertato la natura non onerosa dei servizi, prestati spontaneamente per spirito di solidarieta umana, avevano proceduto alla qualificazione del negozio dissimulato nei sensi di cui sopra).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)