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Sez. 2, Sentenza n. 1545 del 17/03/1981 (Rv. 412207 - 01)

DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE - DONAZIONE REMUNERATORIA DETTATA ANCHE DALL'INTENZIONE DI SODDISFARE PRESTAZIONI RICEVUTE - UNICITA DEL NEGOZIO - DISCIPLINA APPLICABILE - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412207-01

DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE - DONAZIONE REMUNERATORIA DETTATA ANCHE DALL'INTENZIONE DI SODDISFARE PRESTAZIONI RICEVUTE - UNICITA DEL NEGOZIO - DISCIPLINA APPLICABILE - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nell'ipotesi di atto di liberalita che - oltre ad essere determinato da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario oppure dall'intenzione di remunerare un servizio specifico, malgrado che a tale remunerazione il donante non sia obbligato per legge, ne tenuto per l'uso o per il costume sociale - sia diretto altresi al soddisfacimento di prestazioni ricevute, non si concretizzano due negozi distinti (da identificarsi, rispettivamente, in una datio in solutum proporzionale al valore normale dei servizi resi dalla persona che assume la veste di donataria ed in una donazione, avente ad oggetto l'eccedenza rispetto al valore indicato), ma un unico negozio, caratterizzato da un concorso di motivi, di natura in parte onerosa ed in parte gratuita, la regolamentazione del quale obbedisce al criterio della prevalenza, sicche ricorre la donazione remuneratoria (che esige la Forma solenne richiesta per le donazioni tipiche) quando risulti la prevalenza dell'animus donandi e, al contrario, un semplice negozio a titolo oneroso (per il quale e sufficiente, ai fini del trasferimento di immobili, l'atto scritto, anche non pubblico) allorche il fine remuneratorio assorba l'animus donandi. L'indagine in ordine alla prevalenza, in concreto, dell'una o dell'altra figura negoziale e demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al Sindacato di legittimita, se congruamente motivato. (V 2452/76, mass n 381235, sulla prima parte; (V 2421/71, mass n 370815, sulla prima parte; (V 28/71, mass n 349331, sulla seconda parte; (Conf 1789/76, mass n 380570, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)