Sez. 1, Sentenza n. 4743 del 24/07/1986 (Rv. 447446 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE - COMITATO DEI CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - LIMITI.*
PROFESSIONISTI - IN GENERE - COMITATO DEI CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - LIMITI.*
Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 2 della legge 13 marzo 1958 n. 234, al "comitato dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali" - istituito per l'amministrazione del palazzo sito in Roma, alla via Sicilia 59 (già appartenente alla disciolta "Confederazione dei professionisti ed artisti" e trasferito in proprietà ai predetti consigli e collegi professionali dal precedente art. 1 della stessa legge n. 234 del 1958) - spetta la rappresentanza ex lege e quindi la capacità di agire e resistere in giudizio, soltanto per la tutela e la amministrazione del condominio del detto palazzo e non anche per la difesa degli interessi in generale delle categorie professionali, diversi da quelli inerenti alla detta situazione di comunione.*
Riferimenti normativi: Legge 13/03/1958 num. 234 art. 1, Legge 13/03/1958 num. 234 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)