Sez. 5, Sentenza n. 3831 del 18/02/2010 (Rv. 611870 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Riduzione a metà dell'imposta - Comitato dei presidenti dei consigli degli ordini e dei collegi professionali istituito ex art. 2 della legge n. 234 del 1958 - Spettanza del beneficio - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
In tema di IRPEG, al Comitato dei Presidenti dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, istituito dall'art. 2 della legge n. 234 del 1958 per l'amministrazione del palazzo sito in Roma alla via Sicilia n. 59, non spetta il beneficio della riduzione a metà dell'imposta, ex art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, perchè detto ente non svolge attività che rientrano nelle tipologie indicate nelle lettere a) e b) del citato articolo o qualificabili come di interesse generale. Né le finalità istituzionali perseguite dal Comitato coincidono con quelle degli ordini e dei collegi professionali, i quali, d'altronde, non svolgono alcuna delle attività indicate nell'art. 6 citato, norma quest'ultima che, contenendo disposizioni di natura agevolativa, ha carattere eccezionale e non è, quindi, suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 601 art. 6, Legge 13/03/1958 num. 234 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)