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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 176 del 09/01/2015 (Rv. 634135 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessioni all'esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali - Non imponibilità ex art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Dichiarazione d'intento dell'esportatore prevista dall'art. 1, primo comma, lett. c), del d.l. n. 746 del 1983 - Falsità - Obbligo del cedente di assolvere l'imposta - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2015-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634135-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema di IVA, la non imponibilità delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali, prevista dall'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è subordinata all'emissione, da parte dell'esportatore, di specifica "dichiarazione d'intento", mentre il soggetto cedente, una volta riscontratane la conformità alle disposizioni di legge, non è tenuto a nessun controllo, dovendo assolvere successivamente l'IVA sull'operazione solo in caso di dichiarazioni ideologicamente false, salvo che provi l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta del cessionario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1, Legge 27/02/1984 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)