Sez. 4, Sentenza n. 22142 del 17/10/2007 Ud. (dep. 03/06/2008) Rv. 240016 - 01
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Sospensione per eventi sismici disposta con D.L. n. 245/2002 conv. con modif. in L, , n. 286/2002 - Applicabilità ai termini previsti per lo "svolgimento di attività difensiva" - Conseguente obbligo di accoglimento di richieste di rinvio del dibattimento - Sussistenza.
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
Attesa la espressa previsione, nell'ultima parte dell'art. 4 del D.L. 4 novembre 2002 n.245, conv. con modif, in legge 27 dicembre 2002 n. 286, della sospensione, per i soggetti da considerare coinvolti negli eventi sismici che avevano colpito talune località del Molise, della Puglia e della Sicilia, anche (tra gli altri) dei termini previsti, in genere, per lo "svolgimento di attività difensive", indipendentemente dalla natura perentoria o meno di tali termini, deve ritenersi che, in forza di detta norma, dovesse darsi luogo, fino alla data in essa stabilita, alla sospensione necessaria dei processi penali. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che illegittimamente fosse stata disattesa la richiesta di rinvio del dibattimento avanzata, in base alla norma in discorso, dai difensori dell'imputato, residenti in una delle zone colpite dal terremoto, ed ha quindi annullato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4, Legge 27/12/2002 num. 286 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)