Sez. 5, Sentenza n. 44312 del 06/10/2004 Ud. (dep. 12/11/2004) Rv. 229928 - 01
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Sospensione disposta per eventi sismici dal D.L. n. 245 del 2002, convertito in l. n. 286 del 2002 - Applicabilità ai termini dilatori - Esclusione - Conseguenze.
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
La sospensione dei termini disposta dall'art. 4 D.L. 4 novembre 2002 n. 245, convertito in legge 27 dicembre 2002 n. 286, per le zone colpite da eventi sismici riguarda solo quelli comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione in scadenza nel periodo di emergenza e pertanto non si applica a termini dilatori al cui decorso non è ricollegata alcuna causa di prescrizione o decadenza; ne consegue che è rituale la notifica del decreto di citazione (nella specie per il giudizio di appello) che sia stata eseguita durante il periodo di sospensione, purché nel rispetto del termine minimo di comparizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4, Legge 27/12/2002 num. 286 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)