Sez. U, Ordinanza n. 10735 del 08/07/2003 (Rv. 564890 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Riscossione tributi in concessione - Violazione degli obblighi ivi contemplati da parte del concessionario - Sanzioni irrogate dall'amministrazione concedente - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Art. 5, primo comma, legge n. 1034 del 1971 - Applicabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In materia di riscossione di tributi, data in concessione dall'amministrazione finanziaria ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, tra le controversie che l'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 riserva alla cognizione del giudice amministrativo rientrano anche quelle relative a sanzioni che l'amministrazione concedente abbia irrogato nei confronti del concessionario per ritenute violazioni degli obblighi dallo stesso assunti a seguito dell'atto di concessione. Nè alcuna portata innovativa sul riparto di giurisdizione è stata introdotta dall'art. 46 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il quale, nel disporre il riordino del servizio nazionale della riscossione, richiama la legge 24 novembre 1981, n. 689, non per la competenza del giudice ordinario in tema di opposizione a sanzioni amministrative, prevista dall'art. 23 di quest'ultima legge, ma esclusivamente per quanto attiene al principio di legalità e agli altri principi generali contenuti nel capo I, sezione I della detta legge.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 46, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)