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Sez. 5 - , Sentenza n. 1913 del 23/01/2023 (Rv. 666768 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 - Corte cost. n. 130 del 2008 - Controversia su impugnazione di sanzioni amministrative a carico di concessionario della riscossione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Ragioni. SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666768-02

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di servizio di riscossione dei tributi, esula dalla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate dall'amministrazione finanziaria ad una società concessionaria a norma dell'art. 54 d.lgs. n. 112 del 1999 (nella specie, per l'omissione dei riversamenti all'erario delle somme riscosse), la quale rientra, invece, nella giurisdizione del giudice amministrativo per l'inerenza con l'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, che non ha di per sé natura tributaria.

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/1999 num. 112 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 47, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)