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Sez. 3, Sentenza n. 1759 del 21/01/1999 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 213069 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Prova nuova - Concetto - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213069-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

L'ordinanza del giudice che interrompa la discussione ex art.507 e 523, comma 6, cod. proc. pen. e disponga l'acquisizione dei verbali di constatazione del reato(nella specie utilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti)al fine di accertare, trattandosi di reato permanente, la cessazione della permanenza e il termine iniziale del periodo prescrizionale, si inscrive perfettamente nell'ambito previsionale dell'art.523, comma 6, cod. proc. pen., a tenore del quale, il giudice può interrompere la discussione quando ricorra l'assoluta necessità di assumere nuove prove e, in tal caso, disporre anche d'ufficio l'assunzione dei nuovi mezzi di prova, intendendo per prova nuova, secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte, non solo la prova sopravvenuta o successivamente scoperta, ma anche, e più semplicemente, la prova che non sia stata precedentemente disposta senza che, al riguardo, abbia alcun rilievo la distinzione tra prove "di merito" e prove "di rito", trattandosi di norme preordinate all'accertamento di elementi essenziali per il giudizio, siano essi di natura sostanziale o processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)