Sez. 1, Sentenza n. 5549 del 12/10/1999 Cc. (dep. 28/12/1999) Rv. 215016 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Potere del giudice "ex" art. 507 cod. proc. pen. - Limiti di operatività - Mancata precedente acquisizione di prove - Irrilevanza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Il potere del giudice "ex" art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione delle prove, perché le parole "terminata l'acquisizione delle prove" con le quali esordisce il citato art. 507 indicano il momento dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove, e non invece il presupposto per l'esercizio del potere del giudice. (Conf. Corte cost., 26 marzo 1993 n. 111).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)