Sez. 6, Sentenza n. 2290 del 07/12/1976 Ud. (dep. 08/02/1977) Rv. 135261 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - RIDUZIONI IN GRADO DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA PROVVISIONALE NELLA MISURA RIDOTTA - OBBLIGATORIETA - NECESSITA DI NUOVA ISTANZA DELLA PARTE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - RIDUZIONI IN GRADO DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA PROVVISIONALE NELLA MISURA RIDOTTA - OBBLIGATORIETA - NECESSITA DI NUOVA ISTANZA DELLA PARTE - ESCLUSIONE.*
Qualora il giudice di primo grado abbia concessa la clausola di provvisoria esecuzione e l'importo della provvisionale sia stato ridotto dal giudice di appello, questi e tenuto a dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna della provvisionale nella misura piu ristretta da esso stabilita, senza che sia necessaria una nuova istanza della parte civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)