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Sez. 6, Sentenza n. 2290 del 07/12/1976 Ud. (dep. 08/02/1977) Rv. 135261 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - RIDUZIONI IN GRADO DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA PROVVISIONALE NELLA MISURA RIDOTTA - OBBLIGATORIETA - NECESSITA DI NUOVA ISTANZA DELLA PARTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135261-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - RIDUZIONI IN GRADO DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA PROVVISIONALE NELLA MISURA RIDOTTA - OBBLIGATORIETA - NECESSITA DI NUOVA ISTANZA DELLA PARTE - ESCLUSIONE.*

Qualora il giudice di primo grado abbia concessa la clausola di provvisoria esecuzione e l'importo della provvisionale sia stato ridotto dal giudice di appello, questi e tenuto a dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna della provvisionale nella misura piu ristretta da esso stabilita, senza che sia necessaria una nuova istanza della parte civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)