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Sez. 4, Sentenza n. 2684 del 21/11/1983 Ud. (dep. 22/03/1984) Rv. 163309 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - REATI COLPOSI - CONCORSO DI COLPA RICONOSCIUTO IN APPELLO - RIDUZIONE DELLA PROVVISIONALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163309-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - REATI COLPOSI - CONCORSO DI COLPA RICONOSCIUTO IN APPELLO - RIDUZIONE DELLA PROVVISIONALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La provvisionale, già concessa in primo grado, non deve essere necessariamente ridotta in appello, qualora il giudice della impugnazione riconosca il concorso di colpa della vittima, negato nella precedente fase del giudizio. La provvisionale infatti deve essere valutata non tanto in relazione alla colpa concorrente attribuita alla persona offesa, quanto in relazione al danno, che il giudice penale ritiene debba essere risarcito all'avente diritto, pur nel riconosciuto concorso colposo dello stesso. (V mass n 155371; (V mass n 145433; (V mass n 135261; (V mass n 128437).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)