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Sez. 3, Sentenza n. 3109 del 06/09/1976 (Rv. 381888 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - LIMITI - RIPARAZIONE DELLA COSA DANNEGGIATA.*
Stato
decisa il 1976-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381888-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - LIMITI - RIPARAZIONE DELLA COSA DANNEGGIATA.*

L'art 1227, secondo comma, cod civ, nell'escludere il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, si riferisce ad un contegno del danneggiato, successivo all'evento dannoso che, inseritosi nello svolgimento delle conseguenze di questo, ne abbia prodotto un aggravamento. Non rientra, pertanto, nella previsione della citata norma il comportamento del creditore che abbia sottoposto la cosa danneggiata a costose riparazioni, invece di venderla e di sostituirla con altra eguale, in quanto tale contegno tende, invece, ad eliminare o a diminuire il danno anteriore, al fine di continuare a disporre del bene come prima. (V 619/74, mass n 368424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)