Sez. 1, Sentenza n. 1882 del 22/03/1996 Cc. (dep. 24/04/1996) Rv. 204413 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Istanza di affidamento in prova al servizio sociale - Sospensione dell'ordine di carcerazione (o esecuzione) - Necessità a tal fine che il condannato si trovi in stato di libertà - Sussistenza - Possibilità della sospensione nei confronti di soggetto già detenuto in attesa di giudizio - Esclusione - Ragioni.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Affinché si possa procedere a sospensione dell'ordine di carcerazione (od esecuzione) ai sensi dell'art. 47 comma quarto o 47 comma secondo dell'ordinamento penitenziario - in caso di affidamento in prova - è indispensabile che il condannato si trovi in stato di libertà all'atto dell'emissione del predetto ordine, mirando l'istituto ad evitare l'ingresso in carcere di un soggetto libero, il che non può, ovviamente, verificarsi in ipotesi di soggetto già detenuto in custodia cautelare, per il quale l'ordine di esecuzione vale solo ad immutare la condizione di detenuto in attesa di giudizio in quella di detenuto in espiazione di pena.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 47, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)