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Sez. 3, Sentenza n. 1783 del 23/02/1994 (Rv. 485422 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - In genere | Contratto stipulato con riferimento ad un autoveicolo ceduto in "leasing" e con rinuncia dell'assicurato alla facoltà di recesso annuale per un periodo di durata pari a quella del finanziamento - Carattere autonomo rispetto al rapporto di finanziamento - Configurabilità - Effetti - Consenso del terzo al recesso "ante tempus" - Legittimità del corrispondente comportamento dell'assicurato verso l'assicuratore - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485422-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - In genere

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile, stipulato con riferimento ad un autoveicolo ceduto in "leasing" e con rinuncia - risultante da clausola specificamente approvata per iscritto - dell'assicurato ad avvalersi della facoltà di recesso annuale per un periodo di durata pari a quella del finanziamento, pur essendo in parte qua funzionale ad esigenze di tutela del terzo finanziatore, rimane nondimeno autonomo rispetto al connesso rapporto di finanziamento, di guisa che il consenso eventualmente prestato da detto terzo al recesso "ante tempus" non legittima il corrispondente comportamento dell'assicurato, che, in virtù dello specifico impegno assunto verso l'assicuratore, rimane obbligato nei suoi confronti per l'intero periodo suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)