Sez. 3, Sentenza n. 12454 del 19/07/2012 (Rv. 623357 - 01)
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di finanziamento (mutuo di scopo) - Collegamento negoziale tra compravendita e mutuo - Conseguenze - Risoluzione del contratto di compravendita - Soggetto obbligato alla restituzione del mutuo - Individuazione - Criteri.
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La concessione di un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo, attuata attraverso il pagamento diretto del venditore da parte del mutuante, dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di scopo e quello di compravendita, a nulla rilevando che l'acquirente sia persona diversa dal mutuatario. Ne consegue che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, l'obbligo di restituzione al mutuante della somma ricevuta grava sul venditore e non sul mutuatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1813
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)