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Sez. 3, Sentenza n. 11432 del 01/08/2002 (Rv. 556499 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RECESSO - DISDETTA | Disdetta intimata dal concedente - Domanda giudiziale di quest'ultimo per accertarne la legittimità - Proponibilità - Necessità di attendere la scadenza del contratto - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556499-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RECESSO - DISDETTA

Il concedente di fondo rustico, che abbia intimato disdetta del contratto almeno un anno prima della scadenza - ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203 - può agire immediatamente in giudizio per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato generale dell'agricoltura per l'esperimento, dinanzi a questo, del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della stessa legge, senza dover previamente attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)