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Sez. 3, Sentenza n. 13665 del 13/10/2000 (Rv. 540977 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE | Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540977-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE

Nel vigente ordinamento, sono ammesse, in omaggio al criterio della economicità dei giudizi, le cosiddette sentenze condizionate, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione. Ne deriva, in tema di contratti agrari, che nulla esclude che il concedente di un fondo rustico, intimata disdetta ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, promuova immediatamente giudizio per conseguire una sentenza che, oltre ad accertare giudizialmente la legittimità della disdetta stessa (o, per i contratti in corso alla data della entrata in vigore della stessa legge n. 203, la data di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 2 della stessa legge), condanni il conduttore medesimo al rilascio per una data futura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)