Sez. 1, Sentenza n. 3869 del 20/01/2004 Cc. (dep. 30/01/2004) Rv. 226965 - 01
SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono - Convalida del giudice - Sindacato sulla durata del divieto - Possibilità - Esclusione - Ragione - Conseguenze.
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In tema di provvedimento del questore che interdica a taluno l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd., l'ordinanza di convalida del giudice non deve contenere alcuna indicazione in ordine al termine di durata del divieto, perché il giudice è chiamato a verificare solo la sussistenza dei presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento amministrativo. Ne consegue che non è richiesta alcuna valutazione sulla durata della misura irrogata - la cui ragionevolezza è correlata alla gravità dei fatti e alla personalità del destinatario - essendo sufficiente che il provvedimento di convalida del giudice si limiti a richiamare quello del questore attuando una motivazione "per relationem", che è legittima in quanto ha come termine di raffronto un atto conosciuto dall'interessato e sul quale il giudice stesso effettua un'idonea valutazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)