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Sez. 1, Sentenza n. 12719 del 12/02/2003 Cc. (dep. 18/03/2003) Rv. 224025 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparizione personale a soggetto cui sia stato interdetto l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - Motivazione congrua - Riferimento ad essa nella convalida del giudice - Legittimità della convalida.
Stato
decisa il 2003-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224025-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Qualora il provvedimento del questore che impone l'obbligo di comparizione personale, nell'ufficio o comando di polizia competente, a soggetto destinatario di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd.) sia congruamente motivato con riferimento alle ragioni di necessità e urgenza imposte dall'art. 13, comma terzo, Cost. e ai fatti addebitabile, il provvedimento di convalida del g.i.p. nel quale si richiama quello del questore attua una motivazione "per relationem" che è legittima in quanto ha come termine di raffronto un atto conosciuto dall'interessato e del quale è stata compiuta idonea valutazione. V. Corte cost., 4 dicembre 2002 n. 512

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 3, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)