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Sez. L, Sentenza n. 1862 del 06/03/1985 (Rv. 439785 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DELL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ - DENUNZIA SEMESTRALE - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439785-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DELL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ - DENUNZIA SEMESTRALE - INIDONEITÀ.*

In materia di avviamento e di collocamento obbligatorio dei soggetti tutelati dalla legge n. 482 del 1968, la richiesta dell'imprenditore ex art. 16 legge citata - la quale rappresenta una manifestazione di volontà dovuta, costituendo l'indefettibile requisito di legittimità dell'atto di avviamento - pur potendo esser contenuta nella denuncia semestrale del personale occupato inviata all'U.P.l.m.o. Ex art. 21 legge citata, deve però necessariamente estrinsecare in termini non equivoci l'intento del titolare dell'azienda di dare impulso al procedimento amministrativo di collocamento; pertanto la denuncia semestrale ove non contenga alcuna esplicita indicazione in ordine al numero e alla qualifica dei lavoratori da avviare obbligatoriamente, non può essere valutata come richiesta di assunzione di personale protetto, neppure quando in calce al modulo vi sia l'annotazione prestampata ma non sottoscritta dal titolare dell'azienda secondo cui la stessa denuncia vale come richiesta. (V 3584/84, mass n 435579; (V 6395/82, mass n 424017).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)