diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3584 del 15/06/1984 (Rv. 435579 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DELL'INVALIDO DA ASSUMERE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - MODALITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435579-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DELL'INVALIDO DA ASSUMERE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - MODALITÀ - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 23 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), la richiesta dell'invalido da assumere deve essere effettuata dal datore di lavoro privato - con atto autonomo e successivo alla denuncia semestrale - entro trenta giorni dalla scopertura verificatasi, sempreché, in tale momento, permanga il presupposto (occupazione di più di trentacinque lavoratori) cui, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge, è subordinato l'Obbligo di assunzione.*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)