Sez. 5, Sentenza n. 259 del 14/12/1966 Ud. (dep. 26/01/1967) Rv. 103289 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - REATO CONTINUATO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI - INCIDENZA SULL'ACCERTAMENTO DELLA CONTINUAZIONE DI REATO.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - REATO CONTINUATO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI - INCIDENZA SULL'ACCERTAMENTO DELLA CONTINUAZIONE DI REATO.*
L'Esercizio, positivo o negativo, del potere del giudice di merito di ordinare la riunione di procedimenti connessi, e impugnabile in Cassazione soltanto se l'Esercizio del potere e stato provocato con apposita richiesta al giudice di merito e sempreche si deduca che i fatti oggetto dei procedimenti distinti siano legati dal vincolo della continuazione. (V 103257, anno 1967 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)