Sez. 2, Sentenza n. 2757 del 25/10/1982 Cc. (dep. 19/01/1983) Rv. 156942 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - ORDINANZA - DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO E RIMESSIONE DEGLI ATTI AD ALTRO TRIBUNALE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - ORDINANZA - DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO E RIMESSIONE DEGLI ATTI AD ALTRO TRIBUNALE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale rigetta l'istanza dell'imputato di declaratoria di incompetenza per territorio e di rimessione degli Atti ad altro tribunale indicato come competente per connessione. Detta ordinanza infatti non riguarda la libertà personale, né può definirsi abnorme, risolvendosi in una dichiarazione di Competenza che non genera conflitto. L'impugnazione si potrà proporre avverso la sentenza che in conseguenza dell'ordinanza avrà giudicato in violazione delle norme sulla Competenza. (V mass n 103289; (V mass n 103257).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)