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Sez. 1, Sentenza n. 12723 del 28/11/1992 (Rv. 479769 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Giudizio di rinvio - Estinzione - Conseguenze - Provvedimento sull'ammissibilità dell'azione - Inefficacia - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479769-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione

La pronuncia di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità definisce non una fase di un unico rapporto processuale, ma un procedimento autonomo e distinto, ancorché strettamente collegato a quello sul fondamento nel merito della relativa domanda ed ancorché la pronunzia medesima sia suscettibile di acquisire efficacia di giudicato anche su questioni preliminari di merito, il cui esame si configuri come presupposto necessario del giudizio di ammissibilità, con conseguente assoggettamento al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione. Ne consegue che in caso di estinzione del giudizio di rinvio, disposto a seguito di cassazione intervenuta con riguardo al merito e nel corso del successivo e distinto procedimento, l'estinzione stessa non travolge il provvedimento sull'ammissibilità dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 293

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)