diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 14276 del 04/10/2002 (Rv. 558859 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimenti relativi a minori - Competenza per territorio - Determinazione - Criteri - Regola generale del foro del convenuto - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558859-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

In tema di azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale - premesso che il giudizio sull'ammissibilità ed il successivo giudizio di merito, pur essendo tra loro collegati, hanno integrale autonomia, tenuto conto della diversità del rispettivo oggetto e ben possono svolgersi dinanzi a giudici diversi - la competenza per territorio va determinata, anche quando detti procedimenti riguardino soggetti minori, secondo la regola generale del foro del convenuto, ai sensi del disposto dell'art. 18 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)