Sez. U, Ordinanza n. 22496 del 01/12/2004 (Rv. 578152 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO | Contraddittorio di tutte le parti del giudizio di merito - Necessità - Parti non costituite - Inclusione - Omissioni nella instaurazione del contraddittorio - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Limiti - Rinnovazione volontaria - Idoneità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale relativamente a tutte le parti del processo civile o amministrativo a cui si riferisce la richiesta di regolamento: tale giudizio, pertanto, deve svolgersi nel contraddittorio di tutte le parti del giudizio di merito, comprese quelle che non vi siano costituite, ma, ove il ricorso per regolamento preventivo non le contempli tutte e non a tutte sia stato notificato, non si verifica l'inammissibilità del ricorso, ma deve ordinarsi l'integrazione del contraddittorio, sempreché tale provvedimento non sia prevenuto da una rinnovazione dell'atto con la sua notificazione a tutte le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)