Sez. U, Sentenza n. 113 del 10/03/1999 (Rv. 523980 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO | Contraddittorio di tutte le parti del giudizio di merito - Necessità - Parti non costituite - Inclusione - Omissioni nella instaurazione del contraddittorio - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Ordine di integrazione del contradditorio - Necessità - Limiti - Rinnovazione volontaria - Idoneità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi nel contraddittorio necessario di tutte le parti del giudizio di merito, comprese quelle che non vi siano costituite, ma, ove il ricorso per il regolamento non le contempli tutte e non a tutte sia stato notificato, non si verifica l'inammissibilità del ricorso, ma deve ordinarsi l'integrazione del contraddittorio, sempreché tale provvedimento non sia prevenuto da una rinnovazione dell'atto con la sua notificazione a tutte le parti. (Nella specie, la Corte, riuniti il ricorso originario e quello rinnovato, ha provveduto in ordine al richiesto regolamento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)