Sez. L, Sentenza n. 6117 del 05/12/1985 (Rv. 443258 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - EQUO COMPENSO - CONTROVERSIA RELATIVA - ECCEZIONE RELATIVA ALLA NULLITÀ DEL BREVETTO - AMMISSIBILITÀ.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - EQUO COMPENSO - CONTROVERSIA RELATIVA - ECCEZIONE RELATIVA ALLA NULLITÀ DEL BREVETTO - AMMISSIBILITÀ.*
In caso di invenzioni industriali realizzate dal lavoratore, mentre a quest'ultimo è sempre attribuito il diritto ad esserne riconosciuto come l'autore, il diritto patrimoniale di sfruttamento della suddetta invenzione spetta invece al datore di lavoro, il quale però è obbligato - in caso di invenzione cosiddetta d'azienda, ossia quella realizzata in occasione dell'esecuzione del rapporto (art. 23 secondo comma, R.d. n. 1127 del 1939) - a corrispondere al lavoratore un equo premio. In tale ipotesi il datore di lavoro, che intenda sottrarsi all'Obbligo di pagare tale premio rivendicato in giudizio dal lavoratore, è legittimato ad eccepire la nullità del brevetto per difetto di novità od insufficiente descrizione dello stesso. (V 329/79, mass n 392417).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)